La separazione personale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

Inizieremo a parlare della separazione consensuale che è possibile solo se i coniugi, messi da parte eventuali conflitti e divergenze, riescono a trovare un accordo su tutte le questioni, sia di natura patrimoniale che di gestione dei figli, se presenti.

Le questioni di natura economica che sono chiamati ad affrontare riguardano l’assegno di mantenimento  per i figli, del coniuge economicamente più debole, l’accordo sulla divisione di beni immobiliari e mobiliari intestati ad entrambi i coniugi o pervenuti dopo il matrimonio in caso di comunione legale dei beni etc.

In merito ai figli, di cui hanno l’affido condiviso per legge, devono accordarsi sul loro collocamento, cioè con quale dei due genitori andranno a vivere, potendosi prevedere, come possibilità, anche il collocamento alternato ( un po’ con l’uno ed un po’ con l’altro), il diritto di visita da parte del genitore presso il quale i minori non sono collocati e l’assegnazione della casa familiare che, solitamente, in caso di collocazione prevalente presso uno dei due genitori, viene assegnata a quest’ultimo/a.

In tale tipo di separazione, l’avvocato è uno solo per entrambi i coniugi. E’ un procedimento molto più veloce di quello previsto per la separazione giudiziale e prevede dei costi minori. Oltre agli incontri allo studio del legale scelto per discutere delle condizioni della separazione, oltre alla redazione del ricorso congiunto che, a cura dell’avvocato sarà depositato presso la cancelleria del Presidente del Tribunale, è prevista una sola udienza dinanzi a quest’ultimo. A seguito di ciò, bisognerà attendere la sentenza di omologa da parte del Tribunale che ratificherà la separazione consensuale alle condizioni dettate dai coniugi.

Contestualmente al ricorso da depositare in Tribunale, i coniugi possono stipulare una scrittura privata per regolare le questioni patrimoniali, cioè la ripartizione di beni immobili, beni mobili, danaro. Tale scrittura che non entra nelle condizioni di separazione oggetto del ricorso, può essere precedente, contestuale o anche successiva alla separazione.

Con la riforma del 2015, trascorsi sei mesi dalla sentenza di omologa da parte del Tribunale, i coniugi separati possono proporre ricorso per il divorzio, ossia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mettendo la parola fine al loro vincolo coniugale.

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